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Sassari
Territoriale

Statuto

STATUTO FEDERAZIONE

TITOLO I
PRINCIPI E SCOPI

 

ART. 1 – Costituzione

La Federazione CISL Università, con sede in Roma, è una componente della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) e ne assume i principi ed i valori espressi nello Statuto Confederale.
L’azione della Federazione è volta alla tutela dei diritti dei lavoratori strutturati delle Università, comprensive delle Aziende Ospedaliere Universitarie, e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), perseguendo la promozione della personalità ed il rispetto della dignità individuale di ogni associato quale realizzazione dei valori di libertà e giustizia sociale costituzionalmente garantite.
La Federazione, con le stesse modalità operative previste per i lavoratori strutturati, può associare le persone operanti nelle strutture universitarie con un rapporto giuridico quale dottorandi, specializzandi, borsisti e assegnisti.
La Federazione è organizzata secondo regole democratiche e persegue obiettivi compatibili con gli ordinamenti costituzionali della Repubblica Italiana.
Titolarità della Federazione:
organizzazione, tramite il tesseramento, dei lavoratori ad essa aderenti, programmazione, gestione della politica sindacale mediante   autofinanziamento;
elaborazione di apporti contributivi alla determinazione nelle scelte delle politiche e della strategia sindacale della Confederazione;
stipula dei contratti di lavoro a livello nazionale ed a livello territoriale al fine di migliorare ed omogeneizzare le condizioni di lavoro dei dipendenti del comparto di riferimento;
programmazione e gestione della formazione sindacale e delle attività collaterali di studio e di ricerca specifiche;
programmazione, promozione e coordinamento della informazione capillare all’interno dell’Organizzazione e rapporti con i mezzi di informazione esterna;
rappresentanza e tutela degli iscritti di fronte alle controparti amministrative, ai pubblici poteri ed alle istituzioni territoriali;
adesione agli organismi internazionali in sintonia con le scelte Confederali.

 

ART. 2 - Vincoli 


La Federazione CISL Università non è vincolata ad alcun organismo politico, né subordina la propria attività statutaria ad interessi o fini estranei alla natura di organismo sindacale.
Vengono garantiti il rispetto e l’obiettiva tutela degli interessi individuali e collettivi dei singoli aderenti e la loro libertà d'opinione.

 

TITOLO II
I SOCI

 

ART. 3 - Iscrizione – Diritti e doveri degli iscritti 


L’iscrizione alla Federazione CISL Università è una decisione, libera ed individuale, del lavoratore come espressione di condivisione dei principi e delle finalità della stessa.
Si acquisisce la qualifica di associato tramite le procedure d’iscrizione avallate dalla Segreteria Provinciale o dell’Area etropolitana operante nell’Amministrazione di appartenenza.
Il controllo sull’osservanza delle norme statutarie relativamente alle procedure d’iscrizione appartiene alla Segreteria Nazionale.
Gli iscritti alla Federazione CISL Università hanno diritto a:
partecipare all’elaborazione delle linee di politica sindacale territoriale e nazionale;
eleggere i propri rappresentanti sui luoghi di lavoro ed i propri delegati nelle istanze congressuali;
ricevere la tessera di iscrizione al Sindacato in tempo utile per usufruire dei servizi ad essa associati;
essere tutelati nei propri diritti contrattuali e personali sui posti di lavoro;
essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni di politica sindacale loro dirette;
esercitare il diritto di critica dei dirigenti sindacali in termini civilmente corretti, democratici e secondo i contenuti del presente Statuto.
Ogni iscritto dev’essere coerente con i valori richiamati dallo Statuto di Federazione e da quello Confederale e deve partecipare all’attività sindacale in coerenza con le deliberazioni assunte dagli organismi statutari.
Ogni iscritto che assuma una carica sindacale all’interno della Federazione, od una carica elettiva di rappresentanza sindacale unitaria quale delegato dalla Federazione, ha l’obbligo di esercitare il mandato corrispondente in coerenza con le linee politiche, le scelte strategiche, le regole statutarie e comportamentali definite dagli organismi dirigenti nazionali.
Parimenti non può assumere alcun atteggiamento di dissenso conclamato e pubblico dalla dirigenza territoriale.
Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i contributi d’iscrizione al Sindacato con le modalità e nell’ammontare definiti dagli organismi preposti.
E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.
Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere un’attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova Categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

 

ART. 4 – Decadenza 


Gli iscritti nell’esercizio pieno dei loro diritti, sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Statuto ed alla tutela dell’integrità della Organizzazione nonché all’osservanza delle decisioni assunte dagli organismi della Federazione e della Confederazione, ai vari livelli.
Il lavoratore decade dalla qualità di iscritto:
per dimissioni;
per morosità nel versamento dei contributi associativi;
per perdita del requisito di appartenenza alla categoria;
per espulsione decisa secondo le norme del Regolamento  attuativo dello Statuto di Federazione;
per provata appartenenza ad altra associazione sindacale di categoria;
per atti lesivi dei principi e della dignità dell’Organizzazione.
La dichiarazione di decadenza dalla qualità di iscritto per le cause di cui alle precedenti lettere b), c), e) è pronunciata dalla Segreteria della Federazione Provinciale o dell’Area Metropolitana competente che ne darà comunicazione scritta all’interessato.
Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione.

 

ART. 5 – Incompatibilità


Vengono recepite le disposizioni previste dallo Statuto CISL e dal Regolamento applicativo dello Statuto Confederale.

 

ART. 6 – Eleggibilità


Per eleggibilità negli organismi dirigenziali nazionali, regionali e territoriali i soci debbono avere, almeno, due anni di iscrizione alla CISL.
Si può derogare a questa norma solo a livello aziendale con l’eventuale inserimento di iscritti CISL eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie. 

 

ART. 7 – Rotazioni


Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali dei Segretari generali e Segretari a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è definito dal Regolamento di attuazione dello Statuto di Federazione. 
I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

 

TITOLO III
ORGANISMI DIRIGENTI

 

ART. 8 - Organismi Nazionali 


Gli organismi Nazionali della Federazione CISL Università sono:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Generale Nazionale ;
c) il Comitato Esecutivo Nazionale;
d) la Segreteria Nazionale;
e) il Collegio dei Sindaci.
f) il Collegio dei Probiviri.
Con specifico riferimento al contenuto dell'art. 1, la Federazione CISL Università, senza modificare il suo assetto organizzativo, con atto della Segreteria Nazionale, ratificato dal  Comitato Esecutivo Nazionale, istituisce:
Dipartimenti (sono organismi stabili e permanenti, aperti anche a competenze esterne, organizzati per tematiche).
Aree (sono organismi ai quali afferiscono figure giuridiche omogenee per adottare decisioni circa tematiche specifiche).
Comitati di coordinamento (sono organismi di collegamento orizzontale costituiti tra funzioni omogenee).
Commissioni (sono strumenti temporanei interni istituiti per esaminare e risolvere specifiche questioni).
Consulte (sono strumenti temporanei interni di consultazione per specifico supporto alla Segreteria).
Deleghe personali (consistono nel conferimento ad un singolo dirigente sindacale di una delega attinente alla gestione tecnica di un settore organizzativo o di una tematica specifica di interesse sindacale).
Gli organismi di cui sopra rispondono direttamente alla Segreteria, che esercita il controllo e la vigilanza anche concernente l'attuazione delle direttive politiche sindacali.
Viene costituito il Coordinamento Donne con il fine di coinvolgere maggiormente le donne nel Sindacato e favorire una loro maggiore partecipazione alla vita dell’Organizzazione. Il Coordinamento Donne ha il compito di affiancare le attività e le iniziative del Sindacato contribuendo con proposte, elaborazioni e studi relativi alle tematiche contrattuali di genere con particolare riferimento a quelle concernenti l’organizzazione del lavoro femminile e della conciliazione lavoro-famiglia. 
Il Coordinamento Donne è costituito dalle donne presenti nel Consiglio Generale Nazionale della Federazione e presieduto da una Coordinatrice Nazionale.
La Coordinatrice Nazionale di detta realtà associativa sarà nominata dalla Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale, a cui risponderà direttamente dell’attività svolta; qualora non fosse Consigliere Nazionale sarà componente di diritto del Consiglio Generale Nazionale.

 

ART. 9 - Il Congresso Nazionale 


Il Congresso Nazionale è il massimo organismo deliberante della Federazione CISL Università.
Si riunisce ordinariamente ogni 4 anni, salvo eventuali convocazioni straordinarie richieste:
dal Consiglio Generale Nazionale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni Regionali. Il Segretario Regionale è responsabile della autenticità delle firme suddette.
Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.
Il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della richiesta.
Spetta alla Segreteria Nazionale ogni forma di controllo circa la richiesta di convocazione straordinaria.
La data di convocazione del Congresso, sia in via ordinaria che in via straordinaria, è fissata dal Consiglio Generale Nazionale a maggioranza semplice.
Le decisioni del Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli iscritti e per i dirigenti centrali e periferici.

 

ART. 10 - Delegati 


Partecipano al Congresso Nazionale i delegati eletti dai Congressi Regionali secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Congressuale.
Partecipano inoltre, anche se non delegati, i componenti uscenti degli organismi centrali (Consiglio Generale Nazionale, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Probiviri ) con diritto di parola e non di voto.

 

 

ART. 11 – Ordine del giorno


L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, e deve essere noto almeno 1 mese prima della data di convocazione del Congresso.

 

ART. 12 - Compiti del Congresso Nazionale


Il Congresso Nazionale:
elabora lo Statuto della Federazione o eventuali modifiche  del vigente;
fissa l’indirizzo politico generale della Federazione sulla base della relazione programmatica della Segreteria Nazionale uscente;
esamina la situazione sindacale e delibera in merito;
esamina la situazione finanziaria ed amministrativa e delibera in merito;
prende in esame e delibera in ordine a tutte le questioni riguardanti direttamente l'organizzazione;
elegge a scrutinio segreto:
      1. i componenti elettivi del Consiglio Generale Nazionale;
      2. i componenti del Collegio dei Sindaci;
      3.  i componenti del Collegio dei Probiviri;
      4. i delegati al Congresso Confederale.
Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva, tra il 20 ed il 30 per cento, e una adeguata presenza di giovani under 35, le liste elettorali dovranno contenere una quota adeguata di dette rappresentanze.
Per garantire l’applicazione concreta della riserva suddetta tutti i Congressi di livello inferiore dovranno rispettare dette percentuali nei loro iter celebrativi.

 

ART. 13 - Validità


Il Congresso è valido quando è composto da  almeno il 50% più uno dei delegati eletti.
Il Congresso può eleggere alle cariche nazionali anche chi non sia delegato al Congresso stesso.
Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, vale a dire con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una maggioranza qualificata.

 

ART. 14 - Poteri


I poteri saranno rimessi al Congresso dagli organismi uscenti al momento dell'apertura del Congresso stesso che elegge l'ufficio di presidenza e le commissioni come previsto dal Regolamento Congressuale.

 

ART. 15 -  Il Consiglio Generale Nazionale  


Il Consiglio Generale Nazionale  è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce di norma 2 volte l'anno ed ha il compito di definire e di verificare la realizzazione degli indirizzi programmatici dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.
In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio Generale sarà altresì convocato un volta all’anno per trattare i temi internazionali.
Il Consiglio Generale Nazionale:
predispone gli adeguamenti dello Statuto Federale a quello Confederale;
emana il Regolamento di attuazione dello Statuto Federale con maggioranza dei 2/3;
emana il regolamento per l’effettuazione dei Congressi;
esprime le linee politiche sull’utilizzo delle risorse della Federazione presentate dalla Segreteria;
elegge nel suo interno con votazioni separate e segrete, il Segretario Generale, i Segretari Componenti la Segreteria Nazionale, il Comitato Esecutivo Nazionale;
elegge, su proposta della Segreteria Nazionale, i Presidenti dei Collegi dei Sindaci e dei Probiviri;
designa, su proposta della Segreteria Nazionale, la rappresentanza della Federazione negli organismi confederali per la quota di sua spettanza.
approva le ipotesi di piattaforma contrattuale;
si pronuncia sulle proposte di modifica dello Statuto da proporre al Congresso.
Al Consiglio Generale Nazionale spetta, inoltre, il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio o in sessione straordinaria. 
Le deliberazioni del Consiglio Generale Nazionale sono valide se assunte a maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti che devono essere presenti nella misura del 50% più uno dei componenti.

 

ART. 16 - Convocazione 


Il Consiglio Generale Nazionale è, normalmente, convocato dalla Segreteria Nazionale su mandato dell’Esecutivo o straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei componenti dell’Esecutivo stesso.
In via eccezionale, ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale Nazionale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

 

ART. 17 - Composizione 


Il Consiglio Generale Nazionale è costituito da n. 63 componenti.
Sono componenti di diritto i Segretari Generali Regionali e i designati dai Consigli Generali Regionali in ragione di:
1 da 500 fino a 1.000 iscritti
2 da 1.001 fino a 1.500 iscritti
3 da 1.501 fino a 2.000 iscritti
4 oltre 2.001
I rappresentanti designati dai rispettivi Consigli Generali Regionali possono essere motivatamente revocati e sostituiti durante la vigenza del mandato.
Il Consiglio Generale Nazionale può cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti l'organismo stesso.
Lo strumento della cooptazione può essere utilizzato anche in sede regionale e provinciale.

 

ART. 18 - Il Comitato Esecutivo Nazionale 


Il Comitato Esecutivo Nazionale è eletto all’interno del Consiglio Generale Nazionale; esso è costituito da n. 13 componenti. 
Ne fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Nazionale.
Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale Nazionale e delibera sulle proposte della Segreteria Nazionale.
Il Comitato Esecutivo Nazionale: 
approva annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo della Federazione elaborati secondo le norme legislative ed in conformità alle direttive della Confederazione, ottemperando al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
delibera sulla gestione straordinaria delle strutture Regionali, Provinciali o diversamente denominate (maggioranza 2/3);
convoca, a maggioranza semplice, il Consiglio Generale Nazionale fissandone l’ordine del giorno;  
su richiesta della Segreteria Nazionale assume, in via d’urgenza, decisioni su materie di competenza del Consiglio Generale che dovrà ratificarle alla prima riunione utile;
adotta provvedimenti gestionali ed organizzativi su materie delegate espressamente dal Consiglio Generale;
propone al Consiglio Generale la determinazione della percentuale da applicarsi come quota associativa e la relativa ripartizione fra le varie strutture della Federazione.
La convocazione del Comitato Esecutivo Nazionale è effettuata dalla Segreteria Nazionale.
Il Comitato Esecutivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.

 

ART. 19 - La Segreteria Nazionale 


La Segreteria Nazionale è composta:
a) dal Segretario Generale;
b) fino ad un massimo di 4 Segretari  Nazionali eletti su proposta del   Segretario Generale.
Almeno un posto nella Segreteria dev’essere garantito ad uno dei componenti di entrambi i sessi.
La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche autorità ed adotta tutte le misure e le iniziative operative atte ad assicurare il miglior funzionamento della Federazione.
In particolare:
proclama la mobilitazione dei lavoratori e le consequenziali azioni di lotta;
ha facoltà di partecipazione alle riunioni degli organismi ai vari livelli sul territorio nazionale;
può disporre controlli ed ispezioni nei confronti delle strutture periferiche come normale attività di vigilanza e di assistenza;
predispone l’istruttoria circa i provvedimenti di gestione straordinaria;
interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le diverse articolazioni organizzative;
assume tutte le misure organizzative necessarie alle celebrazioni congressuali;
risponde collegialmente della gestione patrimoniale, finanziaria e contabile del Sindacato ed ogni altra attività economica comunque connessa con le attività sindacali;
nomina componenti e coordinatori dei vari organismi interni di cui all’art. 8 del presente Statuto.

 

ART. 20 - Il Segretario Generale 


Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti di terzi e pubbliche autorità.
Rappresenta la Federazione presso ogni altro organismo sindacale confederale.
Cura l’esecuzione delle decisioni assunte dagli organi deliberanti della Federazione e della Confederazione.
Coordina l’attività della Segreteria Nazionale con facoltà di affidare deleghe specifiche agli altri Segretari.
Ha la responsabilità politica dei periodici pubblicati dalla Federazione.
Nei casi di urgenza, unitamente alla Segreteria Nazionale, esercita i poteri del Comitato Esecutivo con l’obbligo di sottoporre successivamente le decisioni alla ratifica dello stesso.
 

ART. 21 - Il Collegio dei Sindaci Nazionale 


Il Collegio dei Sindaci Nazionale provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2.397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale Nazionale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente relaziona periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale Nazionale; risponde della sua azione dinanzi al Congresso.
Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso tra iscritti o non iscritti all’Organizzazione purchè abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.
I due candidati, che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi, fanno parte del Collegio quali membri supplenti.
Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi subentrerà il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di membro supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.
Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale Nazionale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.
Il Consiglio Generale Nazionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale Nazionale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra iscritti o non iscritti alla Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Il Collegio Nazionale dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della Federazione Nazionale verificando la congruità dei bilanci preventivo e consuntivo e adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e del relativo Regolamento attuativo nonché del Regolamento Economico previsto per i dirigenti sindacali eletti ed operatori a tutti i livelli della Federazione.

 

ART. 22 - Il Collegio dei Probiviri 


Il Collegio dei Probiviri della Federazione CISL Università è l’organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte  violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.
Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti. Esso è eletto dal Congresso e non è revocabile nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si  esprimono tre preferenze.
Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Probiviri i cinque candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.
Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale Nazionale provvede con distinta elezione alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.
Il Consiglio Generale Nazionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio eleggendolo tra i componenti effettivi, tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale Nazionale ha la facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra iscritti o non iscritti alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali su proposta della Segreteria.
I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti. E’ incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quello di proboviro di un altro.
Il Collegio dei Probiviri emette:
ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove;
lodi decisori nel merito delle controversie;
lodi di natura conciliativa.
I lodi del Collegio devono essere motivati e sono comunicati al diretto interessato e alla struttura di appartenenza  a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.
Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo sul bilancio.
Il Collegio dei Probiviri è competente a comminare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci. 
Le sanzioni che possono essere comminate sono:
il richiamo scritto;
la deplorazione con diffida;
la destituzione dalle eventuali cariche;
la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
l’espulsione.
I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell’Organizzazione al termine del periodo di sospensione.
Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.
I soci espulsi dall’Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.
Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.
Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, sono la Segreteria Nazionale, sentito il sindacato delle strutture territoriali e l’Unione territoriale dove risulta iscritto.
La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.
La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria Nazionale al cessare delle cause che l’hanno determinata.
Quando le Segreterie della Federazione CISL Università a tutti i livelli sono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.
L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri stessi.
Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.
Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.
Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio Confederale che decide in via definitiva, secondo quanto previsto nello statuto confederale.
Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio Confederale.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto a depositare la motivazione del lodo entro e non oltre 30 giorni dalla emissione dello stesso.
Il Collegio dei Probiviri decade dalle proprie funzioni al momento dell’insediamento del Congresso Nazionale.
    

TITOLO IV
ORGANISMI DECENTRATI DELLA FEDERAZIONE

 

ART. 23 – Organismi decentrati della Federazione


Sono organismi decentrati della Federazione:
le    Federazioni Regionali;
le Federazioni Provinciali/Aree Metropolitane;
Le Strutture Aziendali Sindacali (SAS).

 

ART. 24 – Federazioni Regionali


Le Federazioni Regionali, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione Nazionale, sono titolari della politica sindacale sulle materie di competenza regionale di concerto con le USR Confederali.
Sono organismi della Federazione Regionale:
il Congresso Regionale;
il Consiglio Generale Regionale;
il Comitato Esecutivo Regionale;
la Segreteria Regionale;
il Collegio dei Sindaci.

 

Il Congresso Regionale


Il Congresso Regionale è il massimo organismo della Federazione a livello regionale; spetta al Congresso Regionale eleggere:
i componenti del Consiglio Regionale;
i delegati al Congresso Nazionale di Federazione;
i delegati al Congresso USR/USI Confederale;
il Collegio dei Sindaci.
Il Congresso Regionale ha le stesse cadenze temporali di quello Nazionale e vi partecipano i delegati eletti dai Congressi Provinciali, i componenti di diritto ed i componenti uscenti del Consiglio Regionale previsti dai Regolamenti Congressuali.

 

Il Consiglio Generale Regionale


Il Consiglio Generale Regionale è l’organismo deliberante della Federazione a livello regionale tra un Congresso e l’altro.
Esso si riunisce almeno 2 volte l’anno ed è composto da componenti eletti, di diritto e designati.
Compete al Consiglio Generale Regionale:
eleggere tra i propri componenti il Comitato Esecutivo, la Segreteria Regionale, i componenti designati nel Consiglio Generale Nazionale e quelli nella USR/USI CISL. Su proposta della Segreteria elegge il Presidenti dei Sindaci;
attuare i compiti della Federazione Nazionale a livello regionale;
coordinare l’attività contrattuale a livello regionale delle tematiche specifiche di territorio e di comparto;
gestire le risorse finanziarie di propria competenza nell’ambito dei bilanci preventivo e consuntivo.
Composizione del Consiglio Regionale:
almeno il 50% eletto dal Congresso;
i Segretari Generali Provinciali o Coordinatori dell’Area Metropolitana;
i componenti designati dai Consigli Provinciali o dai Coordinamenti Area Metropolitana.

 

Il Comitato Esecutivo Regionale


Competenze del Comitato Esecutivo Regionale:
convoca il Consiglio Generale Regionale fissandone l’ordine del giorno;
approva, nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze, il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione Regionale;
provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio Generale Regionale;
decide in merito alle scelte delle candidature CISL per le consultazioni elettorali a livello regionale tenendo conto delle decisioni assunte in merito dai Consigli Generali Provinciali.

 

La Segreteria Regionale


La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Generale Regionale, eletto dal Consiglio Generale Regionale, con distinta votazione, e da due Segretari.
Almeno un posto nella Segreteria dev’essere garantito ad uno dei componenti di entrambi i sessi.
Il Segretario Regionale ha la rappresentanza legale della Federazione CISL Università Regionale e la esercita anche nei confronti di terzi.
Svolge le attività di coordinamento nel rispetto dei mandati della Federazione e della Confederazione.
Rappresenta la categoria nella USR/USI.
Predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Assicura il normale funzionamento della Federazione nell’ambito regionale.
Svolge l’attività contrattuale a livello regionale secondo le competenze associative e normative.
Può affidare ai componenti della Segreteria specifiche deleghe operative.
Quando in una Regione la Confederazione delibera un assetto territoriale che prevede il superamento delle UST con l’organizzazione del territorio regionale in Aree Sindacali Territoriali (AST), mantenendo il livello regionale come unico livello congressuale confederale, le strutture regionali della Federazione assumono analogo modello organizzativo.
Nel verificarsi di tale assetto riorganizzativo il Segretario Regionale della Federazione assume la rappresentanza giuridica di tutte le sedi territoriali, eventualmente delegando potestà contrattuali ai rispettivi referenti, coordinando tutta l’attività di mandato e sostenendo adeguatamente le spese di funzionamento con equa distribuzione delle risorse economiche afferenti, unicamente, alla struttura regionale.

 

ART. 25 - Federazioni  Provinciali e Aree Metropolitane


Le Strutture della Federazione dislocate sul territorio regionale possono essere denominate:
Provinciali (corrispondenti alle singole UST esistenti oppure alle UST accorpate);
Aree Metropolitane (corrispondenti a quelle definite dalla Confederazione).
Per le realtà definite Area Metropolitana sono organismi della Federazione:
l’assemblea congressuale dell’Area Metropolitana;
il coordinamento dell’Area Metropolitana;
la Segreteria organizzativa.
Cariche sindacali, composizioni e competenze sono equivalenti a quelle degli organismi provinciali.
Ai fini funzionali dell’articolazione interna della Federazione per dette realtà territoriali rimangono in essere tutte le competenze e prerogative, ivi compresa la gestione delle risorse economiche di cui al presente Statuto.
Le strutture Provinciali e Aree Metropolitane nel rispetto del presente Statuto e di quello Confederale, possono dotarsi di un proprio Regolamento per garantire una migliore funzionalità delle Strutture stesse. Tale Regolamento dovrà essere trasmesso alla Segreteria Nazionale.

 

Assemblea congressuale Area Metropolitana


Le assemblee degli iscritti sui posti di lavoro eleggeranno i delegati partecipanti all’assemblea Congressuale dell’area che procederà a fissare gli indirizzi operativi della Federazione, all’elezione dei delegati alle altre assisi congressuali, all’elezione dei componenti del Coordinamento di Federazione dell’Area Metropolitana.
Il coordinamento dell’Area Metropolitana, esercitando tutte le funzioni dei Consigli Generali Provinciali e quelle degli Esecutivi Provinciali in termini di approvazione dei bilanci, eleggerà al suo interno, con votazioni separate e segrete, il Coordinatore e due componenti la Segreteria organizzativa.
La Segreteria organizzativa del coordinamento dell’Area Metropolitana esercita tutte le funzioni della Segreteria Provinciale previste dal vigente Statuto; analogamente il Coordinatore mantiene le prerogative sindacali del Segretario Provinciale.
Gli organismi della Federazione a livello Provinciale sono:
il Congresso Provinciale; 
il Consiglio Generale Provinciale;
il Comitato Esecutivo Provinciale;
la Segreteria Provinciale;
il Collegio dei Sindaci.

 

Il Congresso Provinciale


Il Congresso Provinciale è costituito dai delegati eletti dai Congressi Aziendali secondo le modalità previste dalla Federazione Nazionale.
Esso elegge i componenti del Consiglio Generale Provinciale, i propri delegati al Congresso Regionale di Federazione e i delegati al Congresso UST di riferimento, il Collegio dei Sindaci.
Il Congresso definisce gli indirizzi politici, gestionali ed organizzativi dell’Organizzazione in armonia con gli indirizzi della Federazione e della Confederazione.

 

Il Consiglio Generale Provinciale


Il Consiglio Generale Provinciale è l’organismo deliberante della Federazione Provinciale tra un Congresso e l’altro; è formato dai componenti eletti dal Congresso e dai componenti di diritto e si riunisce almeno due volte l’anno.
Al Consiglio Generale Provinciale compete:
promuovere la costituzione e garantire il funzionamento delle strutture aziendali;
curare il proselitismo ed il tesseramento di concerto con le strutture aziendali e con quelle regionali;
elaborare la politica sindacale della Federazione in ambito provinciale;
rappresentare gli interessi generali degli iscritti;
gestire la contrattazione collettiva di propria competenza;
promuovere politiche di settore e di territorio in raccordo con le strutture CISL di riferimento;
curare l’informazione sindacale per iscritti e non iscritti;
attivare programmi di formazione sindacale;
designare i rappresentanti della CISL in Enti, Organismi e Commissioni ove è prevista per legge, regolamento, accordo, la presenza sindacale;
eleggere il Comitato Esecutivo Provinciale;
eleggere su proposta della Segreteria il Presidente del Collegio dei Sindaci. 
Il Consiglio Generale Provinciale è composto:
dai componenti eletti;
dai Segretari responsabili aziendali o dai referenti aziendali;
da rappresentanti delle strutture aziendali in proporzione agli iscritti delle stesse in base ai regolamenti emanati dalle Assemblee Congressuali competenti.

 

Il Comitato Esecutivo Provinciale


Il Comitato Esecutivo Provinciale viene eletto, a scrutinio segreto,  dal Consiglio Generale Provinciale; sono componenti di diritto i Segretari e/o i Referenti Aziendali.
In particolare sono compiti del Comitato Esecutivo Provinciale:
deliberare in ordine all’attività sindacale del territorio provinciale sulla base delle linee programmatiche deliberate ai livelli superiori della Federazione;
convocare il Consiglio Generale Provinciale fissandone l’ordine del giorno;
decidere in merito alla scelta delle candidature CISL per le consultazioni elettorali a livello provinciale;
coordinare l’attività degli iscritti CISL negli organismi di rappresentanza unitaria orientandone le iniziative e le azioni;
approvare, nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze, il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione Provinciale.

 

La Segreteria Provinciale


La Segreteria Provinciale assolve i seguenti compiti:
detiene la rappresentanza legale della Federazione CISL Università Provinciale e la esercita anche nei confronti di terzi;
realizza gli indirizzi generali della Federazione Provinciale assicurandone la coerenza con gli indirizzi generali della Federazione Nazionale;
predispone i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo Provinciale accompagnati da esaurienti relazioni concernenti la corretta gestione patrimoniale e finanziaria;
cura il tesseramento ed il proselitismo di concerto con le strutture aziendali;
ripartisce le risorse economiche alle singole strutture aziendali sulla base dei criteri elaborati dalla Segreteria Provinciale ed approvati dal Comitato Esecutivo tenendo conto anche delle dimensioni associative delle stesse;
rappresenta la Federazione nella UST CISL di riferimento nell’elaborazione delle politiche generali sindacali connesse al territorio anche per le sedi decentrate;
esercita la titolarità della contrattazione per le vertenze di categoria assicurando la funzionalità delle Strutture Aziendali nel rispetto delle loro autonomie;
può affidare ai componenti della Segreteria specifiche deleghe operative.
La Segreteria Provinciale è composta dal Segretario Generale Provinciale, eletto dal Consiglio Generale Provinciale con distinta votazione, e da due Segretari.
Almeno un posto nella Segreteria dev’essere garantito ad uno dei componenti di entrambi i sessi.

 

ART. 26 - Strutture Aziendali Sindacali 


Le Strutture Aziendali Sindacali (SAS) sono le articolazioni della Federazione sui posti di lavoro delle Istituzioni Universitarie e dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica nonché, eventualmente, delle Aziende Ospedaliere Universitarie.
Le Strutture Aziendali Sindacali, nella loro autonomia, possono altresì costituire al loro interno delle sezioni aziendali di settore articolate sul territorio previa regolamentazione delle stesse. 
Sono organismi delle Strutture Sindacali Aziendali:
il Congresso Aziendale;
l’Assemblea Congressuale o comunque denominata; 
l’Assemblea degli iscritti;
il Direttivo Aziendale;
la Segreteria o Referente Aziendale.

Il Congresso Aziendale
Al Congresso Aziendale, o comunque denominato, partecipano tutti gli iscritti, ed in servizio effettivo nell’Istituzione, in regola con il versamento dei contributi. Elegge i delegati al Congresso Provinciale-Area Metropolitana ed i componenti del Direttivo Aziendale secondo le modalità previste nel Regolamento Congressuale emanato dalla Segreteria Provinciale o Area Metropolitana di riferimento.

L’Assemblea Congressuale
Nelle strutture aziendali in cui il numero degli iscritti è inferiore alle 50 unità l’Assemblea degli iscritti si trasforma automaticamente in Assemblea Congressuale ed elegge direttamente il Referente Aziendale oltre ai delegati al Congresso Provinciale o Area Metropolitana.

L’Assemblea degli iscritti
Nelle strutture con numero di iscritti inferiore a 50 unità l’Assemblea Aziendale è l’organo di democrazia diretta della Federazione; viene convocata dal Referente almeno due volte l’anno ed in ogni altra occasione in cui necessitano deliberazioni attinenti alla corretta attività associativa.
L’Assemblea approva le piattaforme e gli accordi aziendali di propria competenza; delibera sulle iniziative di carattere partecipativo, proselitismo, informazione; partecipa attivamente all’attuazione in sede locale delle direttive di Federazione e Confederazione.

Il Direttivo Aziendale
Il Direttivo Aziendale è l’organismo deliberante, eletto dal Congresso Aziendale, che attua i compiti sindacali nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi della Federazione di Categoria e della Confederazione. Elegge nel proprio interno la Segreteria Aziendale.
La sua composizione è definita dal Regolamento Congressuale comprendendo nel suo interno componenti eletti e componenti di diritto (eletti RSU nelle liste CISL).
E’ convocato, in via ordinaria, dalla Segreteria Aziendale almeno ogni due mesi. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o su richiesta della Segreteria Provinciale o dell’Area Metropolitana. 
Assume le competenze che nelle strutture aventi meno di 50 iscritti sono proprie dell’Assemblea.

La Segreteria Aziendale
E’ composta dal Segretario responsabile, eletto dal direttivo con distinta votazione, e due Segretari.
La Segreteria Aziendale attua i deliberati del direttivo ed è l’organismo promotore di tutte le iniziative sindacali aziendali; promuove il proselitismo; assicura l’assistenza agli iscritti, di concerto con la Segreteria Provinciale o dell’Area Metropolitana, anche incentivando l’accesso ai servizi CISL; cura l’informazione sindacale; coordina l’attività degli eletti RSU di area CISL; cura gli aspetti legati alla formazione professionale ed alla sicurezza sul lavoro (benessere psico-fisico, pari opportunità). Presenta la rendicontazione delle spese autorizzate alla Segreteria Provinciale o dell’Area Metropolitana per gli adempimenti di competenza. D’intesa con la Segreteria Provinciale  o dell’Area Metropolitana, o direttamente su delega delle stesse, gestisce la contrattazione aziendale di competenza e le iniziative di mobilitazione dei lavoratori.

Il Referente Aziendale
Esplica, a livello monocratico, le stesse funzioni e prerogative della Segreteria Aziendale.

 

ART. 27 – Adempimenti e Responsabilità degli Organismi decentrati della Federazione


Le Federazioni Regionali, Provinciali  e dell’Area Metropolitana debbono comunicare, in tempo reale, alla Segreteria Nazionale eventuali modifiche degli organismi direttivi; debbono trasmettere, annualmente, i bilanci, consuntivi e preventivi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Segreteria Nazionale.
Le Federazioni Provinciali e dell’Area Metropolitana, debbono documentare mensilmente la consistenza dei propri iscritti alla Segreteria Nazionale utilizzando anche le norme contrattuali di riferimento.
La Segreteria Nazionale ha il mandato di fornire indirizzi vincolanti per le strutture Regionali, Provinciali, Aree Metropolitane e SAS in tema di procedure amministrativo-contabili vigilando, anche con controlli amministrativi, sulla loro osservanza in sede periferica.
I singoli Organismi decentrati della Federazione rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei fini statutari e degli atti dagli stessi prodotti. I rappresentanti legali rispondono personalmente e in solido con le strutture medesime, a norma dell'articolo 38 del codice civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alla struttura che rappresentano.
I predetti rappresentanti legali rispondono personalmente nei confronti della Federazione Nazionale e dei terzi, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, direttamente dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati per colpa grave da loro azioni o omissioni, agli Organismi decentrati da loro rappresentati o a terzi.

 

TITOLO V
GESTIONI STRAORDINARIE

 

ART. 28 - Commissariamento


Nel caso di grave violazione dello Statuto, di violazione delle norme contributive ed amministrative, di non ottemperanza alle scelte fondamentali di politica sindacale e contrattuale e in caso di persistente inefficienza, da parte di organismi decentrati del Sindacato, il Comitato Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, può con provvedimento motivato   previa adeguata istruttoria della Segreteria Nazionale, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario.
Il Comitato Esecutivo Nazionale può, con la stessa procedura, disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture Regionali, Provinciali, o Aree Metropolitane dal diritto di partecipazione agli organismi di cui facciano parte.
La durata massima di sospensione è di 4 mesi.
I provvedimenti sono immediatamente esecutivi ed entro 3 giorni vanno trasmessi al Collegio dei Probiviri, che deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

ART. 29 - Il Commissario

Il Commissario, nell’esercizio del suo mandato, deve promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo Nazionale, che non può comunque superare 1 anno.
Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, anche per instabilità politica, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

 

ART. 30 – Il Commissario ad acta 


Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo 28 può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

 

ART. 31 - Ricorso


E' ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio dei Probiviri per la verifica di legittimità.

 

ART. 32 - La reggenza 


Allorché un organismo di categoria territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e l’organismo stesso ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie proprie, lo stesso, può richiedere alla Segreteria Nazionale la nomina di un Reggente che può anche essere estraneo all’organismo di cui trattasi.
La reggenza cessa quando l’organismo ritorni nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e d’intesa con la Segreteria Nazionale.
La Reggenza comunque viene meno con la celebrazione del Congresso Ordinario di Federazione.

 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

 

ART. 33  - Attuazione 


Entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del presente Statuto le strutture della Federazione, a qualunque livello, devono provvedere a dare piena attuazione alle disposizioni del presente Statuto aventi ripercussioni sulla corretta gestione organizzativa

 

ART. 34 – Scioglimento


Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza di  3/4 dei voti rappresentati.
In caso di scioglimento il Congresso Nazionale delibererà la destinazione e l’impegno del patrimonio della Federazione.

 

ART. 35 - Destinazione del patrimonio


La Federazione CISL Università deve assicurare:
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa.

 

ART. 36 – Adeguamenti statutari


Il presente Statuto ha valore anche per le articolazioni Regionali,  Provinciali, e dell’Area Metropolitana della Federazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nello Statuto Confederale e nel Regolamento di attuazione del medesimo.